PROFESSIONISTI E MALATTIA

Liberi professionisti e malattia: adempimenti sospesi e niente sanzioni.

Via libera all’ emendamento a tutela dei liberi professionisti in caso di infortunio o di malattia: adempimenti sospesi senza sanzioni.

Approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2022 sulla sospensione dei termini per gli adempimenti dei liberi professionisti in caso di malattia e infortunio.

…in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia, o infortunio, o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista, o al suo cliente, a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica amministrazione.”

Le nuove tutele in caso di malattia o infortunio del professionista si applicano ai soli liberi professionisti ordinistici”, intendendosi per tali le persone fisiche che esercitano come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

La tutele riguardano quindi commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e notai, ma non i tributaristi.

La sospensione, riguarda i soli “adempimenti tributari” (versamenti, invii delle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni previste da ogni legge tributaria); non sembrano possibili estensioni interpretative anche ad adempimenti extra-tributari (scadenze previdenziali) e qualche incertezza persiste anche per i termini relativi al contenzioso tributario

Quando scatta la sospensione dei termini per i liberi professionisti?

Gli eventi che determinano la sospensione dei termini sono la malattia o l’infortunio (avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro o anche non avvenuto in occasione di lavoro e malattia ancorché non correlata al lavoro) da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta provocante l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 1124/1965.

Anche un eventuale parto prematuro della libera professionista e l’interruzione della gravidanza oltre il terzo mese e il decesso del libero professionista costituiscono ipotesi di sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che, in caso di malattia o infortunio, saranno sospesi dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione alla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Ulteriormente, in caso di parto prematuro, la sospensione opera dal giorno del ricovero per il parto fino al 30° giorno successivo mentre, in caso di interruzione della gravidanza, fino al 30° giorno successivo all’interruzione della gravidanza. Da ultimo, in caso di morte del professionista, scatterà una moratoria dell’adempimento per 6 mesi dalla data del decesso.

Per la conferma ufficiale bisognerà attendere il via libera definitivo sul testo della Manovra.

Fonte: gazzettaufficiale.it

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