Bonus sanificazioni

Bonus sanificazioni e DPI esteso al 2021

Il decreto Sostegni-bis (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021) proroga il bonus sanificazioni.

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del prescritto codice identificativo. Vi rientrano quindi anche i proprietari privati di un immobile utilizzato per affitti brevi (ad esempio, bed and breakfast e case vacanze).

Le spese ammissibili

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali 
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Entità e caratteristiche del bonus

Un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. In alternativa, può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti.

I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 

Fonte: gazzettaufficiale.it

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